Art. 6.
(Programmazione annuale).

      1. Ai fini della presente legge, le regioni, entro il mese di novembre di ciascun anno, convocano una conferenza programmatica e di valutazione per discutere con le parti sociali e gli enti interessati le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.
      2. Delle attività di cui al comma 1 è redatto specifico rendiconto da inserire nella relazione sulla condizione degli anziani che, ogni anno, il Ministro della solidarietà sociale presenta al Parlamento.